21/06/2021 | Varie
Agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni (DL Sostegni bis) FACCIAMO IL PUNTO !
Se ne parla tanto ma vediamo di non fare confusione:
Il D.L. 73/21, il c.s. “DL sostegni Bis”, prevede l’esonero, per le persone con meno di 36 anni e con ISEE minore di 40.000/euro, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto (o costituzione di diritti reali) della “prima casa”.
Più nel dettaglio la norma fa riferimento agli atti di relativi ad abitazioni e relative pertinenze, per le quali sussistono i requisiti di “prima casa” (escluse quindi, quelle di categoria catastale A1, A8, A9) - La norma si applica anche su cessioni effettuate da impresa.
Le agevolazioni fiscali sono esclusivamente a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto notarile verrà stipulato e i cui redditi abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Per chi acquista da impresa (e non paga quindi l’imposta di registro) la norma riconosce un credito d'imposta pari all’IVA corrisposta al momento dell’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, oppure può essere utilizzato in diminuzione delle imposte da pagarsi in fase di denuncia dei redditi (es. mod. 730) - in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
La norma dispone inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva, dovuta nella misura dello 0,25% per i mutui erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione della “prima casa”. La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.
Le misure agevolative si applicano agli atti stipulati dal 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.
Quindi “ragazzi” …. Affrettatevi !!!