Deposito Prezzo presso il Notaio

30/08/2017 | Varie

Dal 30 agosto scorso è entrata in vigore la possibilità di effettuare il c.s.   “deposito del prezzo al notaio”

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta:

Secondo quanto previsto dalla  “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” le parti, o anche una sola di esse,  potranno richiedere (notate bene, non si tratta di un obbligo ma di una scelta) al notaio di trattenere, al momento del rogito,il saldo prezzo; il notaio la depositerà su un apposito conto corrente fino alla trascrizione dell’atto. Gli interessi maturati su questo conto non saranno incassati dal proprietario, ma dallo Stato Italiano, che li destinerà ad un fondo per le piccole e medie imprese. Se riflettiamo, possiamo notare che questa legge crea una disparità tra le parti, che fino ad oggi invece erano bilanciate. Inoltre, la sua applicazione, creerà notevoli problemi a quei venditori che vendono per comprare subito dopo un’altra abitazione: sarà quasi impossibile per loro impegnarsi in un nuovo acquisto, non avendo a disposizione il denaro proveniente dall’alienazione del proprio immobile.

Giusto per avere un quadro completo del perchè comunque questa legge sia stata formulata, vediamo che cosa è la “Trascrizione”:

La trascrizione è la formalità attraverso la quale si dà pubblicità ad un atto che trasferisce o costituisce diritti reali di godimento su un bene immobile. Si tratta di un adempimento di enorme rilevanza: in una compravendita il passaggio della proprietà è efficace (ha valore) tra le parti del contratto per effetto della sua sottoscrizione; al contrario, perché il passaggio della proprietà abbia effetto nei confronti dei terzi occorre la trascrizione nei Registri Immobiliari.

Quanto sopra  comporta che:  nell’ipotesi in cui un venditore, comportandosi scorrettamente, dopo avere trasferito un diritto ad un altro soggetto lo trasferisca nuovamente ad un secondo soggetto, tra i due acquirenti  non prevale quello che ha stipulato il contratto per primo, ma quello il cui acquisto viene trascritto per primo, anche se successivo nel tempo.
La regola, che apparentemente può apparire ingiusta, risponde alla logica della tutela dell’affidamento dei terzi: fino a quando una compravendita non è trascritta nei registri immobiliari, i terzi non hanno modo di conoscerne la stipulazione; quindi, essi sono legittimamente autorizzati a ritenere che la proprietà non si sia mai spostata e che l’ex proprietario, già venditore, sia invece tuttora il proprietario non avendo compiuto alcun atto di alienazione.


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