15/07/2020 | Varie
Di seguito vediamo cosa succede al contratto di locazione se il conduttore (inquilino) dovesse venire a mancare o in caso si verificasse una separazione familiare:
- in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, o il convivente more uxorio (colui o colei che vive insieme al conduttore come se fossero sposati), gli eredi e i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, mentre
- in caso di separazione o di divorzio succede al conduttore il coniuge o il convivente a cui il giudice ha attribuito il diritto di abitare la casa coniugale.
Quando detto potrebbe far pensare che la successione nel contratto di locazione determini l'estinzione dell'originario contratto e la nascita di un contratto “ex novo”. In realtà si verifica solo una sostituzione del conduttore all’interno dell’originario contratto, che rimane in essere con le medesime clausole e la durata originariamente stabilita. Il subentrante assume tutti gli obblighi e i diritti del precedente conduttore.
Questo genere di subentro (detto ex lege) riconducibile ad eventi che sono estranei alla volontà delle parti avviene a prescindere dalla volontà o dall’assenso del Locatore (proprietario); è però buona norma inviare una comunicazione ufficiale al locatore, indicando chiaramente chi sarà la nuova controparte del contratto.
Per quanto riguarda invece la comunicazione all’agenzia delle entrate, non è previsto alcun pagamento ma è opportuno, comunicare quanto sopra all’ufficio dove è stato registrato il contratto.